I periodi di ferie vanno dai 25 ai 30 giorni, spesso sono previsti scaglionamenti a seconda dell’età e della categoria di appartenenza. Mediante degli incentivi, in alcuni paesi si tenta di favorire l’utilizzazione delle ferie annuali da parte dei dipendenti nei periodi di minor intensità lavorativa.
Il numero di festività legali varia a seconda delle tradizioni del paese o della regione. Nella maggior parte dei paesi ai dipendenti viene corrisposta la retribuzione anche per i giorni festivi, ma non in tutti: in tal caso, p.e. in Svezia e in Lettonia, nei giorni festivi non si lavora ma per la festività non si percepisce retribuzione.
In molti paesi viene corrisposta una gratifica di ferie addizionale.
Confronto internazionale: Ferie e festività retribuite
Sono concordati 30 giorni lavorativi all’anno per una settimana lavorativa articolata su 5 giorni; le festività legali retribuite sono 14.
Il diritto alle ferie retribuite dipende dalla produttività raggiunta l’anno prededente. Nel caso si ha diritto a 20 giorni di ferie all’anno cui si aggiungono 10 festività legali. Se una festività cade di domenica il lavoratore ha diritto ad un giorno libero. Se il dipendente lavora in un giorno festivo ha diritto ad un giorno di riposo addizionale. Il diritto al versamento della retribuzione ed alla gratifica di ferie deve essere fatto valere presso una cassa ferie.
Il codice del lavoro stabilisce 26 giorni di ferie.
Il periodo di ferie è di quattro settimane in alcuni cantoni e di cinque settimane per gli ultracinquantennni.
Festività: nella maggior parte dei cantoni è prevista la possibilità che gli addetti debbano lavorare senza maggiorazioni. Alcuni cantoni hanno una festività nazionale (1° agosto, festa nazionale) e in genere otto o nove festività stabilite a livello cantonale (maggiorazione sulla retribuzione 100 % o recupero in tempo libero).
Le ferie annuali ammontano a 20 giorni per una settimana lavorativa articolata su 5 giorni, a 24 giorni per una settimana di 6 giorni lavorativi. Le festività legali variano tra i 14 ed i 17 giorni.
Sono previsti 20 giorni di ferie (corrispondenti a 4 settimane articolate su 5 giorni) e 12 festività retribuite all’anno. In alcuni contratti collettivi vengono raramente pattuiti giorni di ferie aggiuntivi o gratifiche di ferie addizionali.
Le festività legali -nella misura in cui si tratta di festività religiose- vengono stabilite dai Länder a livello regionale. Il numero di festività retribuite pertanto varia fortemente di regione in regione (da 8 a 10 giorni).
Il contratto collettivo stabilisce 5 giorni di ferie per ogni giorno della settimana lavorativa: per una settimana articolata su 6 giorni, quindi, si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie all’anno; per le ferie oltre alla normale retribuzione viene corrisposta una gratifica del 12,5%. Il lavoratore ha inoltre diritto a 5 giorni di permesso all’anno.
Sono previsti 28 giorni lavorativi di ferie. Le festività legali non sono retribuite.
I lavoratori occupati durante tutto l’arco dell’anno hanno diritto per legge a 30 giorni di ferie annuali (compresi i sabati e le domeniche). Il contratto collettivo stabilisce 22 giorni lavorativi di ferie senza sabati e domeniche. Le festività nazionali sono 12, quelle regionali 2.
Le ferie sono disciplinate per legge e vanno dai 24 ai 30 giorni lavorativi all’anno a seconda dell’anzianità di servizio. La settimana lavorativa è articolata su 6 giorni. Il lavoratore percepisce un compenso corrispondente al suo salario medio settimanale diviso per 6, senza maggiorazioni. Se si ripresenta al lavoro il primo giorno dopo il periodo di ferie, gli viene corrisposta una gratifica pari al 50% del compenso percepito per le ferie. Per il settore agricolo i sindacati hanno potuto contrattare un’ulteriore settimana di ferie da utilizzare in inverno.
Per un orario lavorativo annuale superiore alle 1.807 h si ha diritto a 30 giorni di ferie. Le festività legali (retribuite) sono 10.
4 settimane più un giorno dopo il primo anno, due settimane durante il primo anno. Le festività legali sono 8.
Si ha diritto a 20 giorni di ferie per una settimana lavorativa articolata su 5 giorni, a 24 giorni di ferie per una settimana lavorativa di 6 giorni. Dopo il primo anno di servizio si ha diritto rispettivamente a 22 e 26 giorni di ferie.
Sono previste 4 settimane di ferie pagate.
Il periodo di ferie base è di 20 giorni l’anno e viene aumentato progressivamente a 30 giorni tra il 25° ed il 45° anno di età.
Il numero di festività retribuite (massimo 10 all’anno) è stabilito dalla legge.
Il lavoratore ha diritto a 20 giorni di ferie l’anno, le festività legali sono 9. Per il lavoro festivo spettano al lavoratore un giorno libero compensativo oppure una retribuzione addizionale pari al salario giornaliero. Per le festività che cadono in un giorno non lavorativo, il lavoratore ha diritto ad 1/5 del normale salario settimanale.
Il periodo minimo di ferie è di 24 giorni lavorativi. Viene corrisposta una gratifica di ferie del 10,17%, versata su base mensile. Se le ferie non vengono utilizzate in estate spettano al lavoratore una maggiorazione del 25% oppure -in inverno- 5 settimane di ferie. Tra maggio e settembre devono essere concesse 4 settimane di ferie.
Dopo 5 anni di attività in azienda, vengono concessi 25 giorni di ferie e la gratifica di ferie passa al 10,64%. Dopo 10 anni i giorni di ferie spettanti sono 28 e la maggiorazione è pari al 12,07%.
26 giorni lavorativi di ferie, 13 festività.
A giugno e a dicembre vengono corrisposte una 13a ed una 14a mensilità supplementari.
Dopo sei mesi dall’entrata in servizio si ha diritto a 28 giorni civili di ferie all’anno. Le festività legali non sono retribuite.
Il diritto del lavoro prevede 25 giorni di ferie pagate all’anno e 10 festività retribuite. Nei contratti collettivi si pattuiscono più di 25 giorni di ferie e altri giorni liberi addizionali fruibili soprattutto per occasioni familiari.
Nei contratti collettivi vengono concordati anche dei pagamenti supplementari quali: gratifica di ferie, tredicesima mensilità, premi di partecipazione, premi di appartenenza, premi per lavori precari, premi di produttività, premi di presenza in azienda ecc.
Sono previsti 28 giorni di ferie l’anno. I sindacati rivendicano l’aumento dei periodi di ferie, p.e. per i lavori pesanti (da 2 a 6 giorni addizionali).
I giorni di ferie sono 25, le festività legali sono 14. Per le festività che cadono nel fine settimana si ha diritto ad un giorno di ferie addizionale.
I contratti prevedono 5 settimane / 25 giorni di ferie l’anno. A partire dai 57 anni di età le ferie aumentano di un giorno all’anno. Dopo 10 anni di servizio in azienda si ha diritto ad un giorno di ferie addizionale, dopo 20 anni a due giorni lavorativi di ferie in più. Per occasioni speciali (p.e. la nascita di un figlio o la morte di un congiunto) e particolari contingenze (congedo per malattia dei figli) esistono dei regolamenti specifici.
La legge prevede 25 giorni / 4 settimane di ferie. Il contratto collettivo stabilisce 5 settimane, ovvero 30 giorni di ferie. È prevista una gratifica di ferie pari al 10,2% del salario mensile medio, per i lavoratori rientranti nel contratto collettivo la gratifica è dell’11%. Il finanziamento è garantito da una cassa specifica.
Sotto i 10 anni di anzianità lavorativa si ha diritto a 20 giorni lavorativi di ferie; sopra ai 10 anni di anzianità lavorativa si ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie.
Oltre all’anzianità lavorativa, per il computo vengono riconosciuti i periodi formativi assolti in scuole professionali, scuole superiori ed università considerati in toto sino ad un massimo di 8 anni. Le ferie sono retribuite, a carico del datore di lavoro.
Sono previsti 22 giorni lavorativi di ferie. Se vengono utilizzate in inverno, si ha diritto a 2 giorni di ferie addizionali. Le festività legali sono 14, durante la settimana lavorativa, più la domenica di Pasqua.
Il periodo minimo di ferie è di 21 giorni lavorativi. Non vengono corrisposte gratifiche di ferie supplementari.
I contratti collettivi prevedono 25 giorni di ferie distribuiti su 5 settimane. È prevista una gratifica di ferie pari alla retribuzione mensile x lo 0,8% x il numero di giorni, cui si somma un pagamento addizionale del 12% del salario mensile. Per il lavoro retribuito su base oraria non si ha diritto a ferie pagate. In estate devono essere concesse 3 settimane di ferie continuative.
Sono previsti 20 giorni di ferie l’anno per una settimana lavorativa di 5 giorni. Dopo 10 anni di attività si ha diritto a 2 giorni di ferie addizionali. Per determinate occasioni familiari vengono concessi dei congedi speciali.
Le festività legali sono 12.
Sono previsti 25 giorni di ferie l’anno, oltre a 15 festività retribuite. Durante le ferie viene versato il salario medio.
Per un’anzianità lavorativa di 1-5 anni vengono concessi 14 giorni di ferie, per un’anzianità di 5-15 anni 20 giorni, oltre i 15 anni di servizio sono previsti 26 giorni di ferie.
Nelle aziende statali viene corrisposto un premio, nelle imprese private la gratifica per ferie viene definita nei contratti collettivi.
13 festività retribuite per gli iscritti ai sindacati.