Nella maggior parte dei paesi l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore. In alcuni paesi è stato negoziato un orario di lavoro inferiore.
In tutti i paesi sono però stati concordati orari di lavoro più lunghi per i picchi lavorativi stagionali, di norma da recuperare in tempo libero o mediante maggiorazioni per lavoro straordinario.
Confronto internazionale: Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale in agricoltura è di 40h e da contratto collettivo può essere flessibilizzato (da 32h a 48h). Per le ore straordinarie vengono pagate maggiorazioni del 50% o del 100% (lavoro domenicale e festivo). Le ore annuali effettivamente lavorate sono 2.080.
La settimana lavorativa è di 38 ore. Se si superano le 8 ore lavorative giornaliere e le 40 ore settimanali, per il settore agricolo è prevista una maggiorazione del 50%. Nell’orticoltura è permesso lavorare sino ad 11 ore al giorno e a 50 ore settimanali.
Per l’attività lavorativa svolta nelle festività legali la maggiorazione è del 100%.
Le ore annuali effettivamente lavorate sono 1.816.
L’orario lavorativo settimanale è di 40 h.
I contratti normali di lavoro cantonali permettono p.e. nel cantone di Glarona di lavorare in estate 66 ore (in inverno 55 ore), a Zurigo 55 ore come media annua, a Ginevra 49 ore, nel Vallese per occupati di lunga durata 48 ore (per gli altri ben 55 ore). Nella maggior parte dei cantoni si registra una media annua di ben 55 ore a settimana. Gli straordinari (oltre i massimali qui indicati) “devono” essere compensati con una maggiorazione del 25 % sulla retribuzione.
La settimana lavorativa è di 40 ore e può essere estesa fino a 48 ore.
La legge stabilisce un orario lavorativo settimanale massimo di 40 ore, un orario di 37,5 ore settimanali per il lavoro a tre turni continuativi, di 38,75 ore settimanali per due turni e un orario di 30 ore settimanali per i giovani sotto i 18 anni di età.
Le ore lavorative annuali per il 2007 corrispondono per un orario settimanale di 40 ore a 2.008 ore.
L’orario lavorativo medio dei lavoratori dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura è di 40,6 ore, per il lavoro a tempo parziale di 22,2 ore. Rispetto ad altri comparti dell’economia, la media delle ore lavorate in agricoltura, compresa la piscicoltura, è una delle più alte.
In base ad Eurostat, la media delle ore settimanali effettivamente lavorate nel secondo trimestre del 2006 in Cechia è stata la più alta di tutti e 25 i paesi dell’UE.
Nell’agricoltura tedesca le ore annuali lavorate, calcolate su una settimana lavorativa di 40 ore, sono 2.088. Detraendo le festività, le ferie, ecc., risultano 1.795 ore annuali effettivamente lavorate.
I contratti collettivi stabiliscono una settimana lavorativa di 40 ore e la possibilità di flessibilizzazioni aziendali comprese tra le 38 e le 45 ore. Le ore straordinarie di norma sono compensate mediante delle maggiorazioni. In seno alle flessibilizzazioni possono essere costituite delle banche delle ore (soluzione concordata per l’agricoltura ed in alcuni contratti collettivi del comparto orticolo).
La normativa stabilisce un orario lavorativo massimo di 48 ore a settimana e di 11 ore al giorno. Il contratto collettivo prevede che per le prime due ore straordinarie venga pagata una maggiorazione del 40% e per ulteriori ore straordinarie una maggiorazione dell’80%. Il fine settimana la maggiorazione è dell’80%.
Una seconda soluzione prevista dal contratto collettivo consiste nell’orario di lavoro annuale flessibile, in base al quale le ore straordinarie vengono inserite in una banca ore a scadenza annuale, evitando così la disoccupazione invernale. A questo regolamento tuttavia fanno ricorso solo il 10% ca. degli occupati.
La settimana lavorativa è di 40 ore. L’orario settimanale massimo ammesso è di 48 ore, quindi con un massimo di 4 ore straordinarie al giorno ovvero con turni massimi di 12 ore. Non possono essere superate le 200 ore straordinarie all’anno.
Nel contratto collettivo è stabilito un orario lavorativo settimanale di 40 ore, ma l’orario effettivo nelle aziende agricole è più lungo. Gli straordinari vengono retribuiti mediante maggiorazioni oppure recuperati, perlomeno nelle grandi aziende; nelle piccole aziende (con meno di 10 dipendenti) l’osservanza di tale regolamentazione è scarsa.
L’orario di lavoro giornaliero comporta 8 ore lavorative se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni, 6,5 ore se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni.
In Finlandia è prevista per legge una settimana lavorativa di 40 ore, pari a 1.880 ore lavorative annuali (40 x 47). I contratti collettivi prevedono una flessibilizzazione da 8 ad 11 ore al giorno ovvero da 40 a 55 ore settimanali. Il tempo lavorativo deve essere bilanciato su un arco di tempo di 52 settimane. Mediante regolamenti individuali tra datori di lavoro e lavoratori si può concordare la prestazione di ore straordinarie. Le maggiorazioni per le ore straordinarie previste sono pari a: 1-3 ore al giorno 50 % e a partire dalla quarta ora 100 %; su base settimanale: dalla 40a alla 48a ora 50%, a partire dalla 49a ora 100%.
Nel settore agricolo in Francia è stata stabilita la settimana di 35 ore. In determinate condizioni è ammessa una flessibilizzazione sino a 48 ore settimanali. Previa l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, durante la raccolta si possono raggiungere le 72 ore settimanali. Le ore annuali effettivamente lavorate sono 1.807.
Settimana lavorativa di 39 ore articolata su 5 giorni. L’orario di lavoro settimanale può variare, in base al contratto collettivo, dai 4 ai 6 giorni a settimana, tuttavia senza superare le 10 ore lavorative al giorno. Per le ore straordinarie è dovuta una maggiorazione del 50 %. (La maggiorazione per le ore straordinarie corrisponde al 150 % del salario orario minimo).
La settimana lavorativa è di 40 ore, l’orario lavorativo settimanale non deve superare le 48 ore. Un riposo settimane di almeno 24 ore consecutive è obbligatorio.
La settimana lavorativa è di 40 ore per 48 settimane lavorative all’anno (1.920 ore effettive).
L’orario di lavoro per il lavoro a tempo pieno è di 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, pari a 48 ore settimanali. In casi eccezionali l’orario di lavoro può essere esteso a più di 12h al giorno o di 48h settimanali. L’orario di lavoro giornaliero (tranne che per gli impieghi a tempo parziale) non deve essere inferiore a 4 ore.
Sulla base dell’orario di lavoro giornaliero viene fissato l’orario per il lavoro stagionale, per periodi lavorativi compresi tra minimo 2 e massimo 4 mesi. Il contratto collettivo stabilisce dei periodi lavorativi stagionali di 4 mesi; il contratto collettivo di settore, limitatamente a determinati casi stabiliti dalla legge, consente addirittura dei periodi lavorativi di 6 mesi.
Nel lavoro articolato per periodi definiti, la distribuzione dell’orario di lavoro può anche essere non uniforme, a patto che la media corrisponda all’orario di lavoro a tempo pieno.
La settimana lavorativa è di 39 ore. L’orario settimanale medio ammesso è di massimo 48 ore. La media viene calcolata, a seconda delle circostanze, su un periodo di 4,6 mesi o di 12 mesi.
In Islanda la settimana lavorativa è di 40 ore. L’orario effettivo di norma è di 50 ore settimanali. Non è permesso lavorare più di 14 ore al giorno.
L’orario di lavoro settimanale è di 39h articolato su 26 giorni al mese.
Nei contratti collettivi provinciali può essere stabilito per un periodo massimo di 90 giornate all’anno un orario di 44 ore settimanali; tale maggiore orario va recuperato in altro corrispondente periodo dell'anno.
Per le ore straordinarie il contratto nazionale stabilisce una maggiorazione del 25% (per i florovivaisti del 29%). La domenica, i giorni festivi e per il lavoro notturno la maggiorazione per gli operai agricoli e florovivaisti (floricoltura e coltura in serra) è del 40%. La maggiorazione per il lavoro notturno ammonta al 45%. È ammesso un massimo di 200 ore straordinarie all’anno. Oltre alle maggiorazioni per il lavoro festivo, nelle festività viene corrisposta oltre alla retribuzione normale un’ulteriore retribuzione giornaliera.
La settimana lavorativa è di 40 ore con un orario standard di 8 ore di lavoro al giorno. Le maggiorazioni per le ore straordinarie ammontano per la 9a e la 10 a ora lavorativa giornaliera al 50%, oltre le 10 ore giornaliere al 100%. Per il lavoro domenicale e festivo il lavoratore ha diritto a un giorno libero. Le ore straordinarie prestate durante il raccolto devono essere concordate con l’Ispettorato del lavoro.
La legge stabilisce per l’orario di lavoro la seguente disciplina: 8 ore al giorno per una settimana di 40h. Sono disciplinati per legge anche gli accordi speciali (12 ore/giorno e settimana di 60h).
In agricoltura si ha la possibilità di modificare l’orario di lavoro come segue: 10 ore/giorno e settimana di 48h, con una media di 40 ore a settimana. L’orario di lavoro viene stabilito di volta in volta per un periodo di tempo determinato, definito periodo di riferimento; il periodo di riferimento dura minimo 4 settimane e massimo 12 mesi.
Per specifici lavori stagionali, come p.e. la vendemmia, è in vigore una regolamentazione speciale in base alla quale per un periodo determinato si può lavorare sino a 12 ore al giorno e 60 ore alla settimana.
L’orario di lavoro giornaliero è di 8 ore. Il numero massimo di ore lavorative viene pattuito a livello aziendale, le ore straordinarie vengono monetizzate o compensate in tempo libero.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore, estensibili sino a un massimo di 48 ore.
È previsto un orario lavorativo di 38 ore a settimana nella media annua. È permesso lavorare 9 ore al giorno per dieci settimane all’anno. È ammessa una flessibilizzazione compresa tra le 33,5 e le 55 ore settimanali. A livello aziendale si può concordare un periodo compensativo di 15 settimane con un orario giornaliero di 6,5 ore.
L’orario lavorativo settimanale previsto dalla legge è di 40 ore. I contratti collettivi stabiliscono un orario di 37,5 ore, pari a 1.950 ore annuali. Chi lavora più di 8 ore giornaliere percepisce una maggiorazione del 40% sulla retribuzione, del 50% se si è coperti da contratto collettivo. L’orario lavorativo settimanale ammesso è di massimo 48 ore. La finestra temporale del lavoro giornaliero va dalle ore 6.00 alle ore 18.00.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 h (8 ore al giorno, settimana articolata su 5 giorni) per un periodo di impiego di 4 mesi. Nell’agricoltura e nella zootecnia è ammessa una flessibilizzazione a 6 mesi, senza tuttavia poter superare le 150 ore straordinarie l’anno. Per le ore straordinarie sono previste delle maggiorazioni sul salario normale:
Nel 2006 i lavoratori hanno lavorato 253 giorni 8 ore al giorno, il che corrisponde a 2.024 ore annuali effettivamente lavorate.
L’orario di lavoro concordato è di 40h settimanali, la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni. Il lavoro straordinario svolto è molto ingente. Nonostante viga una giornata lavorativa di 8 ore, spesso si superano le 10 ore lavorative. In base al contratto collettivo è possibile concordare il recupero invernale del lavoro straordinario estivo in seno ad una trattativa cui partecipano il datore di lavoro, il lavoratore ed il sindacato.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore. L’orario di lavoro va dalle 7:30 alle 16:30.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali, per 2.014 ore annuali. Le ore straordinarie vengono retribuite con una maggiorazione del 50%, le domeniche e i giorni festivi la maggiorazione è del 100%. Non possono essere superate le 200 ore straordinarie l’anno, salvo accordi speciali con il sindacato per un massimo di 300 ore l’anno.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore, la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore (2.048 ore l’anno). È ammesso un massimo di 48 ore lavorative settimanali (8-12 h al giorno).
L’orario di lavoro settimanale è di 45 h articolato su 6 giorni a settimana.
Per le ore straordinarie viene versata una maggiorazione del 50 % oppure le ore straordinarie vengono liquidate in conformità alla normativa vigente.