Nell’agro-silvicoltura italiana si contano in totale 68.000 occupati a tempo pieno. 10-15.000 sono i lavoratori occupati nella silvicoltura. I lavoratori a tempo determinato (tra le 150 e le 180 giornate all’anno) -aventi diritto alle prestazioni previdenziali- sono 600.000 in tutto, di cui 85-90.000 occupati nella silvicoltura.
Nella silvicoltura lavorano solo per 10-20 giornate altre 250.000 persone.
Gli operatori di origine non italiana sono 125.000: polacchi, rumeni ed albanesi costituiscono i gruppi più grandi, rispettivamente il 14% e l’11% del totale.
Confronto internazionale: Occupazione
Nell’agricoltura italiana è in essere dal 1995 una nuova organizzazione dei contratti collettivi. Esistono 8 contratti nazionali di settore (ad esempio per gli operai florovivaisti), 15 contratti regionali e 100 contratti provinciali. I sindacati (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL) partecipano congiuntamente alle contrattazioni con le confederazioni datoriali. A livello nazionale (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro / CCNL) si stabiliscono i contenuti di base e gli standard minimi. A livello provinciale possono essere stipulati dei contratti migliori. In alcune aziende vengono stipulati anche dei contratti aziendali. Se un’azienda è sindacalizzata in più sigle, i sindacati devono accordarsi circa rivendicazioni ed accordi con la controparte.
Nel contratto collettivo nazionale si distinguono tre gruppi (lavoratore comune, lavoratore qualificato e lavoratore specializzato). Nei contratti collettivi provinciali possono essere adottate ulteriori differenziazioni.
Il salario medio ammonta a: 7,34 €/ora
Nelle aree svantaggiate, i datori di lavoro godono di sussidi salariali sotto forma di un rimborso del 32% della retribuzione corrisposta.
Imposta sui redditi di lavoro subordinato: scaglioni percentuali in base alla retribuzione, ca. 27%.
I contratti collettivi vengono pienamente rispettati.
Confronto internazionale: Retribuzioni e costo del lavoro
L’orario di lavoro settimanale è di 39h articolato su 26 giorni al mese.
Nei contratti collettivi provinciali può essere stabilito per un periodo massimo di 90 giornate all’anno un orario di 44 ore settimanali; tale maggiore orario va recuperato in altro corrispondente periodo dell'anno.
Per le ore straordinarie il contratto nazionale stabilisce una maggiorazione del 25% (per i florovivaisti del 29%). La domenica, i giorni festivi e per il lavoro notturno la maggiorazione per gli operai agricoli e florovivaisti (floricoltura e coltura in serra) è del 40%. La maggiorazione per il lavoro notturno ammonta al 45%. È ammesso un massimo di 200 ore straordinarie all’anno. Oltre alle maggiorazioni per il lavoro festivo, nelle festività viene corrisposta oltre alla retribuzione normale un’ulteriore retribuzione giornaliera.
Confronto internazionale: Orario di lavoro
26 giorni lavorativi di ferie, 13 festività.
A giugno e a dicembre vengono corrisposte una 13a ed una 14a mensilità supplementari.
Confronto internazionale: Ferie e festività retribuite
Il sistema di previdenza sociale, facente capo all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), è statale.
Il lavoratore deve accantonare ogni anno una mensilità destinata al TFR. Questo regolamento è attualmente in corso di modifica con la costituzione di fondi paritetici. I lavoratori sono liberi di decidere se destinare o meno i propri contributi (una mensilità) al fondo contrattuale. Con un ulteriore importo dell’1% versato dal datore di lavoro e con gli interessi maturati, tale capitale costituirà poi per il lavoratore una forma di pensione complementare.
Esiste un’assicurazione statale contro gli infortuni valida per tutti i settori (INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Le statistiche indicano che gli infortuni sul lavoro sono in calo. Nel 2005 si sono registrati nel settore agricolo 66.220 infortuni sul lavoro con 136 morti. Si riscontra una concentrazione degli infortuni tra i lavoratori migranti.
I sindacati sono integrati nel sistema aziendale per la sicurezza dei lavoratori tramite comitati per la sicurezza dei lavoratori (RLS). Ogni sindacato nomina un rappresentante.
Confronto internazionale: Tutela dei lavoratori e della salute
I sindacati esercitano la propria influenza mediante i rappresentanti sindacali aziendali. Se in azienda è rappresentato un sindacato, viene costituita una RSA (rappresentante sindacale), se sono rappresentati più sindacati vengono costituite delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Il tasso di sindacalizzazione è del 50% (nella silvicoltura del 100%), il grado di copertura sindacale raggiunge il 100%.
Confronto internazionale: Influenza dei sindacati
La legge non prevede una retribuzione minima. Il contratto collettivo nazionale è di fatto giuridicamente vincolante. L’articolo 36 della costituzione stabilisce che la retribuzione del lavoratore deve essere sufficiente per assicurare allo stesso un'esistenza dignitosa. Il contratto collettivo nazionale è la sede deputata all’interpretazione di tale norma.
Confronto internazionale: Standard minimi
Nelle aziende i sindacati sono rappresentati mediante le rappresentanze sindacali aziendali (paragonabili a sindacati aziendali). Nella previdenza sociale i sindacati sono rappresentati in comitati (Comitati di indirizzo e vigilanza). I sindacati esprimono altresì la presidenza del consiglio di vigilanza dell’ INAIL (assicurazione contro gli infortuni). In seno a comitati bilaterali i sindacati influiscono sulla formazione professionale. Dal mese di dicembre del 2006 è stato istituito per legge un fondo per l’aggiornamento professionale (ForAgri) nel quale i datori di lavoro versano lo 0,3% della retribuzione. Un altro fondo per la formazione professionale nell’agricoltura è stato istituito 6-7 anni fa (AgriForm).
Confronto internazionale: Partecipazione sindacale